Il Tribunale di Monza afferma il principio secondo cui, in caso di contratti swap, la non rispondenza delle condizioni economiche contrattuali alla funzione di copertura del rischio negli stessi enunciata ne comporta la nullità per vizio di causa (art. 1418, comma secondo, c.c.), da intendersi quale sintesi degli interessi concretamente perseguiti dalla negoziazione.
Nel caso di specie, la finalità dichiarata del contratto, un interest rate swap (IRS), così come emersa nelle stesse premesse contrattuali, era quella di copertura dei rischi legati alle variazioni dei tassi d’interesse in riferimento ai finanziamenti a tasso variabile contratti dalla società cliente, che assumeva per tale motivo la veste di “debitore a tasso fisso”.
A fronte di tale espressa finalità, le condizioni normative ed economiche stabilite nel contratto si sono rivelate totalmente inidonee alla copertura del rischio.
Infatti, pur se coerente quanto al capitale nozionale, l’IRS analizzato si connotava per la previsione, a carico della cliente, di tassi d’interesse fissi crescenti di anno in anno in misura prestabilita e tale da rendere residuale l’ipotesi di un loro superamento da parte del tasso variabile posto a carico della banca, con un preordinato squilibrio del contratto a svantaggio della prima e a tutto vantaggio della seconda.
Secondo il Tribunale, di fronte ad uno squilibrio contrattuale così marcato, sarebbe stato specifico onere della banca, operatore professionale che ha provveduto alla predisposizione delle condizioni economiche dell’IRS, dimostrare che le previsioni in ordine al futuro andamento del tasso variabile utilizzato, disponibili all’epoca della sottoscrizione del contratto, indicassero una crescita di tale tasso superiore a quella concretamente verificatasi e tale da giustificare la misura dei tassi fissi crescenti posti a carico della società cliente.