Con sentenza del 30 ottobre 2012, n. 11706, il Tribunale di Napoli ha affrontato una controversia in materia di contratti derivati “interest rate swap”, enunciando i seguenti principi di diritto.
II contratto di interest rate swap (swap su tassi d’interesse), a copertura del rischio di oscillazione del tasso di interesse variabile di un contratto di mutuo ipotecario, è un negozio giuridico tipicamente aleatorio, il quale può assumere la funzione di un contratto assicurativo, che il cliente può stipulare per coprirsi dal rischio di un eccessivo rialzo dei tassi del mutuo, ma che è invece assimilabile alla scommessa se viene stipulalo a scopo meramente speculativo.
In un contratto di interest rate swap la violazione delle norme di comportamento in materia di intermediazione mobiliare non comporta la nullità del contratto, bensì una responsabilità precontrattuale se la predetta violazione sia avvenuta in sede di formazione del vincolo negoziale.
In caso di contratto per acquisti in strumenti finanziari derivati sottoscritto dal legale rappresentante di società, la qualifica di operatore qualificato discende dalla contemporanea presenza di due requisiti, di cui uno di natura sostanziale (esistenza di una specifica esperienza e competenza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo alla società) ed uno di natura formale costituito dall’espressa dichiarazione di possesso di tale competenza ed esperienza da parte del legale rappresentante; tuttavia l’intermediario è svincolato dall’obbligo di compiere uno specifico accertamento sulla corrispondenza tra il contenuto della dichiarazione del rappresentante e la situazione effettiva; con la conseguenza che incombe sulla società, a fronte della propria dichiarazione di esser un operatore qualificato, fornire la prova circa l ‘esistenza di circostanze concrete che consentissero di escludere tale qualifica nonché circa la conoscenza o conoscibilità da parte dell’intermediario.