Con Provvedimento n. 101 del 15 dicembre 2020, l’IVASS ha apportato delle modifiche al proprio Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 relativo alla regolamentazione del mercato della distribuzione assicurativa.
In particolare, evidenzia l’IVASS, il Provvedimento n. 97/2020 ha apportato modifiche e integrazioni ai Regolamenti ISVAP nn. 23/2008 e 24/2008 e ai Regolamenti IVASS nn. 38/2018, 40/2018 e 41/2018, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti. In particolare, al fine di perseguire la suddetta semplificazione, l’articolo 4, comma 13 del Provvedimento sopracitato ha abrogato i commi 4 e 5 dell’articolo 44 del Regolamento IVASS n. 40/2018, che disponevano:
- l’obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro di attestare, mediante comunicazione presentata all’IVASS entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura (comma 4);
- l’indicazione nel Registro come inoperativi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F che non abbiano effettuato la comunicazione entro 90 giorni dal termine di cui al comma 4 (comma 5).
L’entrata in vigore del Provvedimento è stata prevista per il 31 marzo 2021, al fine di assicurare agli operatori assicurativi e riassicurativi un congruo termine di adeguamenti alle nuove disposizioni normative.
Alla luce del più ampio quadro delle misure adottate a supporto dell’attività delle imprese e degli intermediari assicurativi e riassicurativi e a tutela dei consumatori a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, l’IVASS ha ritenuto opportuno esonerare, sin dalla prossima scadenza del 5 febbraio 2021, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro dall’obbligo di attestare il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura.
Pertanto, il presente Provvedimento, all’articolo 1, integra il regime transitorio recato dall’articolo 6 del Provvedimento n. 97/2020, mediante inserimento del comma 1.bis che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 13, del Provvedimento n. 97/2020 a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021.