L’art. 23 del D.l. 6 luglio 2011, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto il comma 1-ter all’articolo 7, comma 2, lettera o), del D.l. 13 maggio 2011, n. 70. Detto comma dispone che “gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 605, che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Saranno dunque gli intermediari finanziari (e non i commercianti) a segnalare i dati relativi ai pagamenti avvenuti con carte di credito, di debito e prepagate che rientrano nel cd. monitoraggio.