1) In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso.
2) Il dipendente dell’intermediario finanziario che ha dato corso all’operazione impugnata dall’investitore ha un interesse riflesso e di mero fatto all’esito della causa e non può pertanto essere ritenuto incapace a testimoniare.