Con Comunicazione del 01 marzo 2012 Banca d’Italia fornisce alcuni chiarimenti in materia di Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale ex art. 107 TUB (versione antecedente alla riforma del Titolo V del TUB operata con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141).
In primo luogo, la Banca d’Italia prende posizione sulla possibilità per gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB di applicare, rispetto alle esposizioni verso enti territoriali, la ponderazione del 20% prevista dalla direttiva 2010/76/CE (“CRD III”) e di cui al Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 4, della Circolare n. 263 sulle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.
La Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 contente “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»” prevede infatti che tale regime non si applichi agli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale che adottano la metodologia standardizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.
Ciò premesso, Banca d’Italia evidenzia come le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari che si iscriveranno all’Albo unico prevedono l’allineamento pressoché integrale alla disciplina prudenziale delle banche, anche in relazione all’applicazione del trattamento preferenziale delle esposizioni verso enti territoriali introdotto dalla CRD III.
Al fine di non determinare una disparità di trattamento nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, Banca d’Italia ha ritenuto di estende anche agli intermediari iscritti nell’Elenco Speciale l’applicazione della ponderazione del 20% alle esposizioni verso enti territoriali aventi sede in uno Stato membro dell’UE.
Tale modifica deve ritenersi in vigore a partire dal 31 dicembre 2011.
In secondo luogo, Banca d’Italia allinea il termine di trasmissione dell’ICAAP degli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale» con quello delle banche, rispettivamente fissato per il 31 marzo di ciascun anno per i primi (Circolare n. 216, Parte Prima, Capitolo V, Sezione XI, par. 4.5) e nel 30 aprile ovvero, in caso di chiusura dell’esercizio in data diversa dal 31 dicembre, entro 120 giorni dalla chiusura contabile dell’esercizio stesso, per le seconde (Circolare n. 263, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 6.2).
A fronte di tale allineamento, gli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale saranno tenuti, già da quello relativo all’anno 2011, a rispettare i termini di presentazione stabiliti per le banche.