Con la sentenza in commento la Cassazione ha escluso qualsivoglia obbligo per l’intermediario di rilasciare al cliente l’attestazione degli ordini di negoziazione ricevuti telefonicamente. Ipotesi questa prevista dall’art. 60 Regolamento Consob n.11522/98 (ratione temporis applicabile) solo nel caso di ordini rilasciati presso la sede legale della banca o le proprie dipendenze.
Secondo la Corte, a diversa conclusione non si potrebbe giungere sulla base del comma 2 dello stesso art. 60, il quale prevede che gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori.
La norma, infatti, nella misura in cui si limita ad indicare agli intermediari una condotta da tenere in determinati casi, lungi dall’introdurre un mezzo esclusivo di prova dell’ordine conferito dal cliente, appare piuttosto da qualificare come uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l’oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l’esonero da ogni responsabilità in ordine all’operazione da compiere.