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Giurisprudenza

Intermediazione finanziaria: gli obblighi informativi si esauriscono al momento dell’investimento

16 Ottobre 2020

Cassazione Civile, Sez. I, 27 agosto 2020, n. 17949 – Pres. Genovese, Rel. Nazzicone

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi dell’art. 21, 1° comma, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso.

Dunque, salvo che operi in forza di contratto di gestione patrimoniale o di consulenza, l’intermediario non è tenuto anche ad informare, tempo per tempo, l’investitore circa l’andamento dei titoli acquistati, in ipotesi di abbassamento del loro rating o rischio di default dell’emittente.

 

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