In tema di intermediazione finanziaria, la pubblicazione del prospetto informativo è prevista nelle ipotesi di sollecitazione all’investimento, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 94, commi 1 e 2 (nel testo “ratione temporis” vigente), caratterizzate per essere l’offerta rivolta, secondo lo schema dell’art. 1336 cod. civ., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati.
Quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di “servizi di investimento” (art. 1, comma 5 t.u.f.), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e artt. 26 ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998, anche nel caso in cui la negoziazione individuale avvenga nel periodo del cd. “grey market”, cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente.