Con Ordinanza n. 2530 del 27 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla verifica dei requisiti degli operatori qualificati nella prestazione di servizi di investimento.
In tema di intermediazione finanziaria, l’art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 (applicabile «ratione temporis»), stabilisce che gli investitori persone fisiche possono essere considerati operatori qualificati solo se dimostrano di possedere i requisiti di professionalità richiesti per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di intermediazione mobiliare.
Inoltre, l’articolo impone all’intermediario finanziario di verificare, al momento in cui viene instaurato il rapporto con l’investitore, se quest’ultimo ha effettivamente svolto tali ruoli e compiti per il periodo minimo indicato.
È importante notare che la semplice dichiarazione del cliente non è sufficiente per esonerare l’intermediario dalla verifica.
In sintesi, l’articolo ha lo scopo di garantire che gli investitori che vengono considerati operatori qualificati abbiano effettivamente le competenze e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi e le implicazioni delle loro scelte di investimento.
Inoltre, l’obbligo di verificare tali requisiti rappresenta un’importante tutela per l’intermediario finanziario, che non può essere esonerato dalla sua responsabilità semplicemente sulla base delle dichiarazioni del cliente.
E ciò senza che, tuttavia, l’intermediario debba avvalersi, a tal fine, esclusivamente della documentazione fornita dal cliente, potendo ricorrere anche ad altri mezzi di conoscenza, forniti o meno dal cliente stesso, idonei ad attestarne le peculiari qualità.
Nel caso di specie, evidenzia la Cassazione, manca una verifica, da parte della Corte d’appello, circa la qualità di operatore qualificato in capo all’investitore, ex dipendente della banca, avendo questi svolto sempre compiti diversi dagli investimenti finanziari.
Di conseguenza, continua la Cassazione, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest’ultimo, ma anche dei singoli ordini di investimento – aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi – quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza.