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Attualità

Interpelli fiscali: sintesi delle nuove Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

13 Gennaio 2016

Giancarlo Marzo e Raffaella De Carlo

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa

Fondamentale strumento di comunicazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, l’istituto dell’interpello esprime il proprio potenziale nella attitudine a ridimensionare il numero delle liti e deflazionare il contenzioso tributario poiché consente al contribuente di conoscere, in via anticipata, la posizione dell’Amministrazione su “casi” che lo riguardano.

Completata la revisione della sua disciplina – nell’ambito del più ampio programma di razionalizzazione e riordino del sistema fiscale – con l’approvazione del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (di seguito “d. lgs. n. 156 del 2015”), entrato in vigore lo scorso 1 gennaio, restavano da definire le regole “pratiche” per il funzionamento dell’istituto.

A fare chiarezza sulla sua operatività è intervenuto il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 27 dello scorso 4 gennaio (di seguito “Provvedimento”), adottato in attuazione dell’art. 8, comma 1, del decreto cd. “interpelli e contenzioso”, il quale, appunto, rimetteva ai Direttori delle Agenzie fiscali la definizione delle regole procedurali da osservare per accedere al “nuovo” interpello fiscale, come risultante dalle modifiche apportate all’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto dei diritti del contribuente”) (cfr. contenuti correlati).

Modalità di presentazione delle istanze e designazione degli uffici preposti a riceverle, individuazione degli uffici da cui pervengono le risposte e modalità di comunicazione delle stesse ai contribuenti: questi i punti principali da definire.

Di seguito, le chiarificazioni dell’Agenzia.

2. Presentazione delle istanze: il come

Il primo nodo da sciogliere è chiarire le modalità di presentazione degli interpelli.

Al proposito, l’art. 3 del Provvedimento in parola stabilisce che l’istanza, redatta in forma libera ed esente da bollo, può essere inoltrata al competente Ufficio -previa sottoscrizione da parte del richiedente- seguendo tre diverse vie: i) consegna a mani; ii) invio per raccomandata con avviso di ricevimento, iii) invio tramite posta elettronica certificata[1]. A queste se ne aggiunge una quarta – ancora in fase di rodaggio – rappresentata da una procedura pensata ad hoc per gli interpelli, fruibile con l’attivazione di un servizio telematico erogato in rete dalla stessa Agenzia delle Entrate.

3. Uffici competenti

Ai fini dell’individuazione degli Uffici competenti alla ricezione delle istanze, la parola d’ordine è “regionalizzazione”. Tutte le istanze devono essere trasmesse alla Direzione regionale competente, individuata in ragione del domicilio fiscale del contribuente per le istanze aventi ad oggetto tributi erariali, di qualsiasi tipologia, ed in relazione all’ufficio chiamato ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello per le istanze di competenza del ramo Territorio[2] (cfr. art. 2 del Provvedimento)[3].

Non mancano, tuttavia, alcune eccezioni. Resta salva, infatti, la competenza delle strutture centrali (in particolare, la Direzione Centrale Normativa e la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare)[4] per le istanze presentate da Amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici di rilievo nazionale, soggetti non residenti in Italia e i cd. soggetti di rilevante dimensione.

Altra eccezione è prevista per i cd. interpelli antiabuso di cui alla lettera c) dell’art. 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, le cui istanze – finalizzate a conoscere se una data operazione presenti o meno profili di abusività – devono tutte, senza alcuna distinzione, essere presentate fino al 31 dicembre 2017 alla Direzione Centrale Normativa.

In caso di errore nella individuazione dell’Ufficio competente, l’istanza “non inoltrata a chi di dovere” sarà trasmetta all’Ufficio competente. Il termine fissato per la risposta, nondimeno, decorre dalla data di ricezione della stessa da parte dell’Ufficio effettivamente competente.

4. Iter istruttorio

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti in relazione alla fase istruttoria, nell’ipotesi in cui si renda necessaria una regolarizzazione delle istanze[5]. In tale ipotesi è onere dell’Ufficio notificare o comunicare al contribuente l’invito per la regolarizzazione nei 30 giorni successivi alla ricezione dell’istanza. Dal canto suo, il contribuente ha 30 giorni per adempiere alle richieste avanzate dall’ufficio, pena l’inammissibilità della sua istanza[6]. In caso di richieste di documentazione integrativa l’istante deve adempiervi, presentando quanto necessario ovvero esplicitando le ragioni che non ne rendono possibile la produzione. In caso di mancato riscontro entro un anno dalla richiesta di integrazione, infatti, l’interpello si intende rinunciato[7].

Il Provvedimento conferma, poi, che la risposta alle istanze di interpello deve essere notificata al contribuente nel rispetto dei termini fissati dal novellato art. 11, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente – id est 90 giorni per gli interpelli ordinari interpretativi e qualificatori, 120 giorni per quelli probatori, antiabuso e disapplicativi – e che spetta alle Direzioni Centrali garantire, attraverso il monitoraggio delle risposte, l’uniforme applicazione delle disposizioni.

Queste, in breve, le linee-guida dell’Agenzia delle Entrate per l’impiego dell’istituto dell’interpello. Fornite tali opportune indicazioni operative, la sua revisione può dirsi completata. Non resta, ora, che stare a vedere se il nuovo impianto dell’istituto sarà in grado di perseguire gli obiettivi che hanno ispirato il “restyling” della sua disciplina.

 


[1] Nelle comunicazioni tra Uffici e contribuenti viene espressamente preferito l’utilizzo della posta elettronica certificata per i soggetti tenuti a dotarsi di un indirizzo nonché per coloro che, pur non essendovi tenuti, lo forniscano nell’istanza d’interpello presentata. L’Allegato A al provvedimento fornisce i recapiti di posta elettronica dei vari uffici competenti.

[2] Le istanze delle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti devono essere indirizzate alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale della stabile organizzazione.

[3] Il provvedimento precisa che le istanze pervenute alle Direzioni regionali devono in ogni caso essere inoltrate alla Direzione Centrale se la relativa risposta è soggetta a pubblicazione perché di interesse diffuso e negli altri casi cui fa riferimento il comma 6 del novellato art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente ovvero se esse hanno ad oggetto questioni di particolare complessità o di incerta soluzione. In tali ipotesi sarà la stessa Direzione Centrale a fornire risposta al contribuente, nel rispetto degli ordinari termini previsti.

[4] Alla prima saranno presentate tutte le istanze relative a tributi erariali; alla seconda, invece, le istanze relative a l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e le istanze di interpello ordinario interpretativo ed ordinario qualificatorio previste dalla lettera a) dell’art. 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente vertenti su fattispecie o disposizioni di tipo catastale.

[5] A norma dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 156 del 2015.

[6] I termini per la risposta, in questo caso, decorrono dalla ricezione da parte dell’ufficio dei dati mancanti nell’istanza originaria.

[7] Il contribuente, può anche presentare all’ufficio competente espressa rinuncia all’interpello, in pendenza dei termini di istruttoria.

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