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Interpello sui nuovi investimenti: nuova Circolare Agenzia delle Entrate

30 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con la Circolare n. 7/E del 28 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di interpello sui nuovi investimenti, disciplinati dall’articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 147.

L’articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, nota come “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, ha introdotto importanti novità in materia di gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli. Tali novità hanno l’obiettivo di sviluppare nuovi e più avanzati strumenti di gestione del rischio, basati sulla logica di un adempimento spontaneo favorito da un rapporto di maggiore collaborazione tra fisco e contribuenti.

Nel contesto del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 147, denominato “Misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese“, l’interpello sui nuovi investimenti è stato introdotto dall’articolo 2 con l’intento di fornire agli investitori, sia nazionali che esteri, uno strumento di interlocuzione privilegiata con l’Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che intendano realizzare nel territorio dello Stato, alle condizioni previste dalla stessa norma.

Rispetto all’interpello previsto dall’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo “Statuto dei diritti del contribuente“, che rappresenta il modello generale di riferimento, l’interpello sui nuovi investimenti offre nuove modalità di interlocuzione, volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:

  • si prefigge di creare un rapporto “dedicato” tra l’investitore e un unico interlocutore all’interno dell’Agenzia delle Entrate. Tale rapporto si sostanzia nella gestione diretta, da parte dell’Ufficio competente, di qualsiasi criticità di ordine fiscale derivante dallo sviluppo del business plan, anche nelle fasi successive a quella di prima implementazione dello stesso;
  • ha un ambito applicativo più esteso, in quanto non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza interpretativa o qualificatoria e, dall’altro, è espressamente prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche (tra cui, in particolare, quella della sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che sono ordinariamente escluse dall’ambito delle istanze di interpello statutario;
  • è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, potendo quest’ultima procedere a una revisione della risposta resa (o desunta per effetto del formarsi del silenzio-assenso solo nell’ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto;
  • il rapporto con il contribuente diventa più solido grazie alla previsione di meccanismi di coordinamento tra le diverse strutture competenti nelle diverse fasi.

Il presente documento si propone di fornire ulteriori chiarimenti sull’interpello sui nuovi investimenti, tenendo conto della casistica affrontata nei primi anni di operatività dell’istituto e dell’esigenza di aggiornare le indicazioni di prassi già fornite.

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