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Giurisprudenza

Interpretazione funzionale del contratto: fideiussione o contratto autonomo di garanzia?

18 Luglio 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. III, 20 giugno 2024, n. 17073 – Pres. Scarano, Rel. Ambrosi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17073 del 20 giugno 2024 (Pres. Scarano, Rel. Ambrosi), si è pronunciata sui confini tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, consolidando il proprio orientamento teso a promuovere una “interpretazione funzionale” dei contratti di garanzia, che attribuisce rilievo alla loro “ragione pratica”, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare.

In particolare, la Corte ha confermato il contenuto della sentenza impugnata che, «non arrestandosi al mero dato letterale costituito dalla dizione letterale di “fideiussioni”» contenuto nel contratto oggetto della controversia, ha ritenuto che lo stesso «costituisse in concreto un contratto autonomo di garanzia».

In particolare, secondo la Corte l’autonomia del contratto si può evincere dall’obbligo per il garante «di pagare “immediatamente” ed a “semplice richiesta scritta” della banca, anche in caso di opposizione del debitore, ma anche dalla espressa deroga all’art. 1957 c.c. ed alla impossibilità, per il garante, di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca avesse deciso di esercitare la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore».

Il caso vedeva la socia di una società a responsabilità limitata prestare garanzia omnibus per i debiti di quest’ultima nei confronti della banca di riferimento e, una volta ingiunta al pagamento degli stessi, contestare la qualificazione del contratto come garanzia autonoma anziché fideiussione, così come la sua validità per conformità allo schema contrattuale predisposto dall’ABI e censurato dal Provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust, nonché chiedere la propria liberazione ai sensi dell’art. 1956 c.c. in quanto la banca avrebbe erogato nuovo credito alla società in assenza di autorizzazione della garante.

La ricorrente è risultata soccombente in ogni grado di giudizio.

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