Con Messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca del licenziamento.
In particolare, evidenzia l’INPS, nel primo caso le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute dal 15 agosto 2020 con tale modalità devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
Nel secondo caso, con la legge n. 126/2020, di conversione in legge del decreto legge n. 104/2020 (Decreto agosto), entrata in vigore il 14 ottobre 2020, è stata prevista la facoltà di revoca dei licenziamenti dal 15 agosto 2020 al 13 ottobre 2020.
A seguito della revoca del licenziamento il rapporto di lavoro è ripristinato senza soluzione di continuità e il lavoratore beneficia del trattamento di integrazione salariale.
Pertanto, il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.