Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali ed esperibilità dell’azione individuale del terzo ai sensi dell’art. 2395 c.c. Nello specifico, parte ricorrente ha domandato ai giudici di legittimità se, in presenza di intestazione fiduciaria a un terzo delle partecipazioni sociali, possa ritenersi sussistente in capo al fiduciante la titolarità dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2395 c.c., per il danno diretto da questi patito in ragione del mancato esercizio del diritto d’opzione in occasione della ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2447 c.c. deliberata sulla base di una situazione patrimoniale risultata poi falsa, con conseguente perdita della partecipazione sociale.
Nel pronunciarsi sul quesito sollevato dal ricorrente, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno innanzitutto affermato che, ai fini dell’esperibilità dell’azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c., si richiede che il danno causato dagli amministratori abbia investito direttamente, in via immediata, il patrimonio del socio o del terzo (si veda, inter alia, Cass. 25 ottobre 2016, n. 21517). Il requisito di immediatezza del danno patito sussiste indubbiamente quando, come nel caso di specie, la falsità della situazione patrimoniale abbia indotto il soggetto a disinvestire nella partecipazione sociale, non esercitando a mezzo del fiduciario il diritto d’opzione, con la conseguente definitiva uscita dalla società.
Incidentalmente, i giudici di legittimità hanno delineato i tratti caratterizzanti l’istituto dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali. Detta fattispecie giuridica ricorre quando il titolare della partecipazione intesta fiduciariamente a un terzo le proprie azioni, con obbligo di ritrasferimento a una data scadenza in capo al terzo, sicché il trasferimento risulta solo temporaneo.
I giudici di legittimità, nel cassare la sentenza impugnata, hanno osservato che “nel caso in esame, in cui si assume che il ritrasferimento del pacchetto azionario al fiduciante, annullato a causa dell’operazione sul capitale sociale indotta dal fatto illecito gestorio, sia rimasto definitivamente precluso, è conseguente la sussunzione nella fattispecie della disposizione speciale di cui all’art. 2395 c.c., la quale espressamente individua anche il fatto degli amministratori che abbiano leso le ragioni del terzo. Una volta scomparso, in virtù dell’abbattimento del capitale a sua volta indotto dalla redazione di un bilancio falso, il bene oggetto dell’intestazione fiduciaria – la partecipazione sociale – sorge così in capo al fiduciante il diritto di vedersi rimborsato il relativo valore, ove il perimento della res sia dipeso dal fatto illecito altrui […]”.
In conclusione, come già affermato dalla Corte d’Appello di Napoli, “in tema di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, il fiduciante il quale lamenti che il mancato esercizio del diritto di opzione, con la conseguente definitiva uscita dalla società, sia dipeso dalla falsità della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori e sottoposta all’assemblea ai fini dell’abbattimento e della ricostituzione del capitale ex art. 2447 c.c., è legittimato attivo all’azione individuale del terzo, di cui all’art- 2395 c.c., per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione al diritto al ritrasferimento della partecipazione sociale”.