Trasferimento fiduciario di quote societarie ‒ interposizione reale e non fittizia o simulata ‒ Impugnazione di deliberazioni assembleari ‒ soggetto legittimato ‒ fiduciario
Qualora l’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote partecipative) integri gli estremi dell’interposizione reale di persona ‒ha ribadito la Suprema Corte a mezzo della pronuncia di specie‒ è il fiduciario e non il fiduciante a rivestire la qualità di socio: tale soggetto, infatti, a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata, acquista la titolarità delle azioni (o delle quote), conseguentemente, spetta esclusivamente a quest’ultimo la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari ai sensi dell’art. 2377 cod. civ..
Sempre a mezzo della pronuncia in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi circa l’ambito applicativo di una clausola di prelazione statutaria contenente riferimenti testuali alle nozioni di “prezzo” e “trasferimento”, avallando la decisione con cui la corte di merito ne aveva escluso l’operatività (e quindi la violazione) in un caso in cui alcuni soci avevano conferito in una società le quote partecipative di loro proprietà, “non ricorrendo [nella fattispecie concreta né] l’identico elemento di scambio” contemplato dalla clausola né un trasferimento in senso tecnico, dovendosi considerare il conferimento “semplice meccanismo negoziale riorganizzativo” delle partecipazioni stesse.