Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Milano si è occupato dell’impugnazione, proposta dal socio assente, di due distinte delibere assembleari di s.r.l. aventi ad oggetto il trasferimento della sede sociale e la modifica dello statuto, contenente integrazioni dell’oggetto sociale. Il socio assente, più in particolare, aveva agito sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione relativa alla convocazione delle stesse, in quanto inviate ad un recapito mai indicato né autorizzato, e comunque in passato mai utilizzato per le comunicazioni tra soci. La società resistente, costituendosi, contestava la tesi attorea, sostenendo di aver tempestivamente inviato al socio rituale convocazione all’indirizzo di telefax abitualmente utilizzato dal socio nell’espletamento della propria attività professionale e producendo a tal fine il rapporto positivo di avvenuta ricezione.
Il Tribunale di Milano, pur ritenendo formalmente adempiuto l’onere di informare il socio della data e dell’oggetto dell’assemblea dal lato del convocante, ha tuttavia riconosciuto la presenza di circostanze fortuite tali da escludere la conoscenza dell’avviso da parte del socio. Quest’ultimo, infatti, aveva allegato e provato l’esistenza di un guasto tecnico che, il giorno dell’invio della convocazione, aveva comportato il guasto del server e degli apparecchi ad esso collegati. A causa del predetto guasto i dati trasmessi via telefax non erano stati trasmessi dal server al telefax stesso, con conseguente mancata ricezione dell’avviso di convocazione.
In presenza quindi di una prova positiva della mancata ricezione dell’avviso “la regolarità formale della convocazione assembleare, retta sulla presunzione di utile e tempestiva ricezione da parte di ciascun socio dell’avviso di convocazione spedito con le modalità previste dallo statuto, è destinata a venir meno”. Da ciò non poteva che conseguire, a parere del Tribunale, l’invalidità ex art. 2479 ter cc delle delibere impugnate, in quanto prese in assenza assoluta di informazione.