Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.
In tema di assegno bancario, il principio secondo il quale la sottoscrizione, per rispondere ai requisiti prescritti dall’art. 11 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, con la conseguente invalidità della girata apposta con firma illeggibile, pur essendo riferibile anche all’ipotesi in cui l’assegno sia girato dal rappresentante di un ente collettivo, non trova applicazione nel caso in cui il segno grafico sia noto e riconoscibile al debitore, o quando non vi siano comunque dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente.