Con sentenza del 28 maggio 2013, n. 3620, il Tribunale di Torino ha enunciato il seguente principio di diritto: il decreto monitorio emesso sul solo estratto dei saldaconti è da ritenersi invalido in quanto fondato su prova scritta inidonea, ai sensi dell’art. 50 TUB sull’attività bancaria, a documentare il titolo giustificativo del credito, costituendo prova scritta ai sensi degli artt. 2709 c.c e 634 cpc solo l’estratto analitico dei conti dall’apertura della linea di credito alla attuale pretesa da parte della banca.
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