Pubblicato il principio di Diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2023 relativo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riferimento ai beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa.
L’art. 1, co. 1053, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevede alcune fattispecie di esclusione che impediscono di accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Tra le esclusioni, per quanto qui d’interesse, assume rilevanza quella concernente i ”beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
È stato chiesto se i beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono un canone corrisposto dall’ente concedente, in luogo di una tariffa corrisposta dall’utenza, rientrino nell’esclusione prevista dalla legge di bilancio 2021.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è che il riferimento alle imprese operanti “in concessione” e “a tariffa” va interpretato tenendo conto dell’evoluzione nel tempo delle modalità di affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici ai privati.
La finalità del credito d’imposta in questione è quella di incentivare l’effettuazione di nuovi investimenti da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi.
Pertanto, le imprese “concessionarie” dei servizi di cui al comma 1053 non possono essere considerate destinatarie del credito d’imposta quando l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente e sono previsti meccanismi che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.