Si pubblicano in allegato le sentenze del TAR del Lazio che hanno respinto i ricorsi promossi contro le sanzioni inflitte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti di alcune società di investimenti in diamanti, nonché delle banche coinvolte nell’offerta attraverso i propri sportelli.
I profili di scorrettezza riscontrati per le società hanno riguardato le informazioni ingannevoli e omissive diffuse attraverso il sito e il materiale promozionale dalle stesse predisposto in merito: a) al prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato, frutto di una rilevazione oggettiva pubblicata sui principali giornali economici; b) all’andamento del mercato dei diamanti, rappresentato in stabile e costante crescita; c) all’agevole liquidabilità e rivendibilità dei diamanti alle quotazioni indicate e con una tempistica certa; e d) alla qualifica dei professionisti come leader di mercato.
Per quanto riguarda le banche, le quali, utilizzando il materiale informativo predisposto dalle società, proponevano l’investimento a una specifica fascia della propria clientela interessata all’acquisto dei diamanti come un bene rifugio e a diversificare i propri investimenti, l’Autorità ha invece accertato che, il fatto che l’investimento fosse proposto da parte del personale bancario e la presenza del personale bancario agli incontri tra i due professionisti e i clienti, forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società, determinando molti consumatori all’acquisto senza effettuare ulteriori accertamenti.