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Investimenti in Start-up e PMI: in GU UE gli Orientamenti della Commissione per la promozione

16 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo
PMI

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 dicembre 2021, la Comunicazione della Commissione europea recante Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2021/C 508/01).

La Commissione applicherà i principi contenuti nei presenti orientamenti alle misure di finanziamento del rischio che non soddisfano tutte le condizioni di cui alla sezione 3 del regolamento generale di esenzione per categoria («aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti»). Lo Stato membro interessato deve notificare le misure (cfr. sezione 2.2) in conformità dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e la Commissione effettua una valutazione di compatibilità approfondita, come indicato alla sezione 3 dei presenti orientamenti.

Le misure di aiuto per il finanziamento del rischio devono essere attuate mediante intermediari finanziari o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili. Pertanto, una misura che consente allo Stato membro o ad un ente pubblico di effettuare investimenti diretti in società senza il coinvolgimento di tali veicoli di intermediazione non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato per il finanziamento del rischio previste dal regolamento generale di esenzione per categoria o dai presenti orientamenti.

In particolare, evidenzia la Commissione, un deficit di finanziamento alle start-up, alle PMI, alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione innovative può giustificare la concessione di misure di sostegno pubblico da parte degli Stati membri al fine di agevolare lo sviluppo del finanziamento del rischio nei rispettivi mercati interni.

Aiuti di Stato correttamente mirati a sostegno della concessione di misure di finanziamento del rischio a tali imprese possono costituire un mezzo efficace per ovviare al fallimento del mercato individuato o altro ostacolo pertinente all’accesso al finanziamento e mobilitare risorse private.

Nel contesto attuale gli Stati membri possono ricorrere a tali aiuti anche per favorire la ripresa dalla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19.

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