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Investimenti qualificati: disciplina fiscale per le casse di previdenza

20 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 205/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale relativa alla partecipazione in un OICR estero da parte di una Cassa di previdenza per quanto riguarda i cd. investimenti qualificati.

L’art. 1, commi da 88 a 96, della l. n. 232/2016, (Legge di Bilancio 2017) ha stabilito un regime di non imponibilità per i redditi provenienti dai cd. investimenti qualificati perfezionati dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al DLgs n. 509/1994, e al DLgs n. 103 /996.

L’agevolazione prevista consiste nell’esenzione fiscale sui redditi finanziari, derivanti da investimenti qualificati, per le Casse di previdenza e nel non concorrere alla formazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i Fondi pensione.

La Legge di Bilancio del 2017 prevede che le Casse di previdenza e i Fondi pensione possano destinare una quota delle loro risorse agli investimenti qualificati e ai piani di risparmio a lungo termine (PIR). In particolare, secondo quanto disposto dai commi 88 e 92 dell’articolo 1 della legge, le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono investire fino al 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente in investimenti qualificati individuati dal successivo comma 89 e nei PIR.

Per poter usufruire dell’agevolazione, gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno 5 anni (c.d. minimum holding period).

L’investimento qualificato, per quanto riguarda l’agevolazione in questione, può essere effettuato in due modi: direttamente, mediante l’acquisto di azioni o quote di imprese residenti in Italia, in Stati membri dell’Unione europea (UE) o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e con stabile organizzazione in Italia, oppure indirettamente, tramite la sottoscrizione o l’acquisto di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia, in Stati UE o in Stati SEE, che investono principalmente in azioni o quote di imprese come sopra descritte.

La normativa sull’agevolazione fiscale per gli investimenti qualificati prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all’imposta sul reddito per le Casse di previdenza e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva per i Fondi pensione.

Tuttavia, per poter usufruire di questa agevolazione, è necessario che gli investimenti siano effettuati direttamente o indirettamente attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.

La normativa prevede che la condizione della “prevalenza” dell’investimento nei suddetti strumenti finanziari debba risultare dal relativo regolamento di gestione dell’OICR italiano o, nel caso di OICR estero, dalla documentazione d’offerta. In altre parole, la verifica della sussistenza del requisito della prevalenza non può essere effettuata ex post, prescindendo da quanto indicato espressamente nella documentazione di riferimento del fondo.

Questo significa che, per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale, è necessario che l’OICR investa prevalentemente nei suddetti strumenti finanziari e che questa condizione sia espressamente indicata nella documentazione di riferimento del fondo. In assenza di tali previsioni nel documento di offerta, la politica di investimento in concreto realizzata dal fondo non assume rilievo.

Questa normativa, quindi, fornisce una certa tutela agli investitori, che possono contare su un criterio obiettivo per valutare se un fondo rientra o meno nei requisiti per usufruire dell’agevolazione fiscale. Allo stesso tempo, obbliga gli OICR a fornire informazioni dettagliate e precise sulla loro politica di investimento e sulla prevalenza degli investimenti nei suddetti strumenti finanziari.

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