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Investimenti in start-up/PMI innovative: il conferimento in un PIR non esclude l’agevolazione

17 Febbraio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 113 del 16 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la corretta interpretazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del d.m. 7 maggio 2019, il quale disciplina le cause di decadenza dall’agevolazione fiscale prevista per gli investimenti in start-up/PMI innovative, con particolare riguardo all’ipotesi di conferimento della quota detenuta in un PIR Alternativo.

Sul punto si ricorda come l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012, prevede, a decorrere dall’anno 2017, una detrazione Irpef nella misura del 30 per cento dell’investimento in start-up innovative e per un ammontare non superiore ad un milione di euro.

Come già chiarito nella circolare 11 giugno 2014 n. 16/E, le suddette cause di decadenza sono state poste a tutela della necessità di rispettare un periodo minimo di detenzione delle partecipazioni start-up innovative ed opera nel caso il trasferimento, anche parziale, a terzi delle stesse.

Per i motivi meglio espressi nella Risposta in allegato, l’Agenzia ha ritenuto che il conferimento in un PIR di un investimento in una start-up innovativa non comporti la decadenza dalla suddetta agevolazione fiscale, dal momento che, ai fini di tale agevolazione, non si determina sul piano sostanziale il mutamento nella titolarità dell’investimento e che, ai fini dell’agevolazione dei PIR, si realizza esclusivamente una modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti conferiti ai quali, al ricorrere delle condizioni previste, sarà riconosciuta la detassazione.

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