Nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha chiarito come il carattere non rischioso di un investimento non sollevi l’intermediario dall’obbligo di fornire agli investitori le informazioni richieste dalla legge sulla natura e sui caratteri propri degli specifici titoli mobiliari.
Di conseguenza, le valutazioni circa la frequenza e la dimensione dell’investimento devono essere svolte a prescindere dalla natura speculativa del titolo. L’attenzione della Cassazione è qui rivolta in particolare alla valutazione dell’entità dell’investimento rispetto al patrimonio degli investitori.
Sul punto, la Suprema Corte dapprima ricorda che, qualora il patrimonio non sia noto, si rende necessario per l’intermediario operare come se l’investitore stesse impegnando il suo intero patrimonio. Ciò chiarito, si afferma il principio per cui “investire un intero patrimonio in un numero limitato di titoli viola la regola prudenziale di diversificare l’investimento”, a prescindere da ogni valutazione sulla rischiosità dei titoli.