Con le sentenza n. 21887 del 27 ottobre 2015 la Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, il quale prevede che gli investitori persone fisiche rientrino nella categoria degli “operatori qualificati” ove “documentino il possesso dei requisiti di professionalità” stabiliti per gli esponenti aziendali delle società di intermediazione mobiliare, presuppone la volontà del cliente, manifestata in modo espresso o tacito, ad essere così considerato ed impone all’intermediario di accertare, al momento dell’instaurazione del rapporto, il pregresso svolgimento di quei ruoli e compiti da parte dell’investitore per il periodo minimo indicato, non obbligando peraltro l’intermediario a limitarsi, all’uopo, esclusivamente alla documentazione fornita dal cliente, ma ammettendo altri mezzi di conoscenza, forniti o no dal cliente stesso, idonei ad attestarne le peculiari qualità.
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