Con l’ordinanza del 17 novembre 2011 il Tribunale di Parma condanna la banca a risarcire all’investitore il danno conseguente alla sottoscrizione di una polizza unit linked.
Fra i diversi aspetti toccati dalla sentenza, si evidenzia il fatto che la banca intermediaria non aveva adempiuto, nella fase precontrattuale prima di concludere il contratto, l’obbligo di assumere dall'investitore le informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, di cui all’art. 28 del Regolamento Intermediari 11522/98 all’epoca vigente.
Per tale motivo, sottolinea il Tribunale, la banca avrebbe dovuto, prudenzialmente, proporre all'investitore solo strumenti finanziari a basso rischio.
Fra tali strumenti non può considerarsi la polizza esaminata, la quale, prevedendo pacificamente l'investimento in fondi azionari anche di paesi extraeuropei, sommava, al rischio di investimento in azioni, il c.d. rischio valuta.