Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato il decreto 22 febbraio 2024 di attuazione della disciplina della investment management exemption.
Il decreto sulla investment management exemption, in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, definisce una presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente, che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti da altri soggetti.
Si considerano dunque indipendenti i seguenti veicoli di investimento (art. 1):
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, conformi alla direttiva 2009/65/CE, o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato o territorio di cui all’art. 11, comma 4, lettera c), D. Lgs. 239/96, che presentano i seguenti requisiti:
- il patrimonio dell’organismo è raccolto presso una pluralità di investitori, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi soggetti in base a una politica di investimento predeterminata;
- l’organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ovvero alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011;
- gli enti, residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell’elenco di cui all’art. 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. 239/96, e soggetti a vigilanza prudenziale, che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata e nei quali sono rispettate le seguenti condizioni:
- nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20 per cento, ivi comprese le partecipazioni detenute da soggetti legati da stretti legami ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis.3, D.Lgs. 58/98;
- il capitale raccolto è gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.
- le società, non residenti nel territorio dello Stato, controllate, direttamente o indirettamente, dai veicoli di investimento devono essere residenti, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. 239/96.
Ai sensi dell’art. 2 si considera inoltre indipendente, il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato, o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che svolge l’attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, se lo stesso (ovvero i dipendenti e gli amministratori del medesimo soggetto):
- non ricopre cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e in quelli delle controllate, dirette o indirette, diverse da quelle residenti nel territorio dello Stato, del medesimo veicolo; il divieto di ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo deve intendersi riferito alle cariche con deleghe generali operative attribuite dall’organo di amministrazione. Sono escluse le specifiche deleghe approvate dall’organo di amministrazione attribuite al soggetto con riferimento a singoli atti;
- non detiene una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento superiore a una quota pari al 25 per cento dell’ammontare complessivo dei risultati economici del medesimo veicolo.