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Investment management exemption: istruzioni AE

20 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 23 del 19 novembre 2024 sintetizza le disposizioni in tema di Investment management exemption (IME), fornendo al contempo indicazioni operative, in considerazione dei contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica, che ha avuto a oggetto lo schema del precedente Provvedimento AE n. 68665/2024 .

La disciplina dell’Investment management exemption è infatti stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023, con l’inserimento dei commi 7-quater e 7-quinquies all’art. 162 TUIR, e prevede una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento non residente, che si avvalga di servizi di supporto all’attività di investimento svolti, nello stesso territorio, da altri soggetti.

Con decreto del 22/02/2024 il MEF ha fornito poi le disposizioni attuative della norma, definendo, fra l’altro, i veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato, i requisiti di indipendenza dei veicoli di investimento per applicare la presunzione legale introdotta dalla legge di Bilancio 2023 e i requisiti di indipendenza che deve avere l’asset manager.

In attuazione del comma 7-quater, lett. d), dell’art. 162 TUIR, l’AE ha quindi emanato il provvedimento n. 68665/2024, che, a sua volta definisce le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 110, c. 7 TUIR, alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione, nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo.

L’Agenzia ricorda che, poiché le disposizioni per l’attuazione della disciplina IME sono state emanate nel corso del 2024, la presunzione legale opera a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

La circolare ricorda preliminarmente che una delle condizioni previste dalla norma per far valere la presunzione legale è che la remunerazione per l’attività svolta nel territorio dello Stato sia supportata da idonea documentazione: e quella predisposta dal contribuente si può considerare idonea quando consente all’Amministrazione finanziaria il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento.

La circolare, alla cui lettura puntuale si rimanda, fornisce quindi indicazioni pratiche per l’applicazione del metodo scelto per la determinazione, in condizioni di libera concorrenza, della remunerazione dei servizi infragruppo e analizza il tema dell’idoneità della documentazione.

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