Con Comunicazione n. DEM/6085850 del 27 ottobre 2006 la Consob ha introdotto l’obbligo, per le banche che effettuano sollecitazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, di trasmettere i dati e informazioni riepilogativi su base periodica.
La richiesta era stata circoscritta alle offerte effettivamente realizzate in Italia, poste in essere a seguito della pubblicazione di prospetti informativi approvati dalla Consob, ovvero di condizioni definitive redatte nell’ambito di prospetti base approvati dalla Consob. In aggiunta, la trasmissione dei dati periodici è richiesta anche in caso di offerte effettuate sulla base di prospetti c.d. “semplificati” non soggetti ad autorizzazione della stessa Commissione.
In tali ipotesi, sulla base della menzionata comunicazione, devono essere inoltrate, entro 10 giorni dalla fine di ciascun trimestre dell’anno, le informazioni indicate nell’allegato alla comunicazione medesima, da trasmettersi secondo le modalità tecnico – informatiche ivi indicate.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro delle suddette informazioni, la Consob ha predisposto una procedura telematica, accessibile dal sito internet della Consob, che consente agli intermediari interessati di trasmettere direttamente attraverso la rete Internet i dati e le informazioni previsti dalla Comunicazione in oggetto.
Dal 01 luglio 2012, tale procedura telematica dovrà essere utilizzata in via esclusiva dagli intermediari, pena l’irricevibilità dei dati trasmessi.