L’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), ha comunicato che a partire dal 6 dicembre sarà operativo il Registro dei soggetti convenzionati con i Prestatori dei servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica (IP e IMEL).
In particolare, i Prestatori di servizi di pagamento (IP) e gli Istituti di moneta elettronica (IMEL) e le rispettive succursali, compresi quelli aventi sede legale in un altro Stato membro, che si avvalgono per l’esercizio della propria attività in Italia, di soggetti convenzionati, dovranno inviare all’OAM i propri dati, e quelli dei soggetti sopra indicati.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate telematicamente mediante il servizio che sarà presente nell’area privata del sito dell’OAM e andranno inviate con cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente.
L’OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione provvederà a verificarne la completezza e la regolarità e all’annotazione nel Registro.
I soggetti che non rispettano tali obblighi di comunicazione nei termini prescritti, saranno sottoposti a sanzione da parte dell’OAM, come previsto dalla normativa di riferimento (sanzione pecuniaria di 4.500 euro, triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime, ridotta di un terzo se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti).
Gli IP e gli IMEL dovranno inoltre comunicare all’OAM l’annotazione nella sottosezione ad accesso riservato del Registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all’avvio del Registro.
Nella sottosezione ad accesso riservato l’OAM annoterà eventuali provvedimenti adottati in base alla normativa antiriciclaggio dalle autorità competenti a carico di soggetti convenzionati o Agenti.
L’Organismo provvederà a garantire la completa e tempestiva accessibilità della Guardia di Finanza, della Banca d’Italia e della UIF, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del Registro ad accesso riservato.
L’Organismo, con gli atti attuativi, determinerà l’entità del contributo di iscrizione per i Punti di contatto e quello semestrale previsto dalla legge a carico dei soggetti tenuti alle comunicazioni del Registro.