Al di là della previsione del rimedio speciale della riduzione delle ipoteche, in applicazione dei principi generali, il creditore il quale iscriva ipoteca giudiziale su beni il cui valore sia eccedente (a fortiori se sproporzionato) rispetto all’importo del credito vantato, può essere chiamato, ferma restando la eventuale responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., a rispondere ex art. 2043 c.c. del danno subito dal debitore consistente nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo ovvero nella difficoltà di accesso al credito (con riferimento al rapporto tra responsabilità ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 2043 c.c. in ipotesi di trascrizione illegittima, e agli effetti pregiudizievoli dell’interpretazione privilegiante l’assorbente carattere di specialità dell’art. 96 c.p.c.), non potendo dirsi al creditore attribuito il potere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore senza alcun limite di continenza o proporzionalità della cautela.
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