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Ipotesi di riduzione della base di calcolo ACE

27 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Principio di diritto Agenzia delle Entrate 6 novembre 2018 n. 11

I crediti da finanziamento verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese rappresentano uno strumento idoneo a moltiplicare la fruizione infragruppo dell’agevolazione ACE. Per tale ragione, l’articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale del 14 marzo 2012 (“decreto ACE”) prevede la riduzione della base di calcolo dell’ACE del soggetto che presenta un incremento dei finanziamenti rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Fino a concorrenza della riduzione operata, si deve comunque escludere che l’incremento dei crediti da finanziamento registrato dal finanziatore abbia avuto un effetto duplicativo del beneficio ACE nell’ambito del gruppo. Entro tali limiti, il finanziatore potrà disapplicare l’articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto ACE.

Principio di diritto Agenzia delle Entrate 6 novembre 2018 n. 12

Se il contribuente presenta una base ACE mista, composta cioè sia da conferimenti che da utili accantonati, laddove compia una o più operazioni di cui all’articolo 10 del decreto ACE, dovrà apportare riduzioni fino a concorrenza dell’importo della base ACE formata dai conferimenti.

Una volta neutralizzata la base ACE frutto degli apporti di capitale, residua quella alimentata da utili non distribuiti che, come evidenziato, rende ulteriori ed eventuali operazioni in uscita non duplicative nel presupposto, però, che non sussistano ulteriori flussi di denaro in ingresso (a fronte delle operazioni di cui all’articolo 10 del decreto ACE) che abbiano già formato base ACE per altri soggetti del gruppo.

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