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Giurisprudenza

IRAP: regime tributario delle svalutazioni su crediti di banche e assicurazioni risultanti dal bilancio di esercizio

10 Aprile 2012

Cassazione civile, Sez. Trib., 04 aprile 2012, n. 5403

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 5403 del 04 aprile 2012 la Suprema Corte di Cassazione affronta per la prima volta il tema relativo al regime tributario, agli effetti dell’Irap, delle svalutazioni su crediti di banche (e imprese di assicurazioni) risultanti dal bilancio di esercizio.

Tale regime tributario – originariamente dettato dall’art. 71 del Tuir (poi art. 106) e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 6, nonchè, limitatamente alle imprese assicurative, dal D.Lgs. n. 173 del 1997, art. 16, – è mutato a partire dall’esercizio 2005 per effetto, rispettivamente, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, art. 2, (conv. in L. 30 luglio 2004, n. 191), quanto agli enti creditizi (che qui interessano), e del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248), quanto agli enti assicurativi.

In particolare, con la sentenza in commento, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in materia di Irap, e in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio possiede valenza giuridica immediata, nel senso che determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale della produzione; la relativa deduzione viene soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all’art. 106, comma 3, del Tuir; pertanto l’indeducibilità ai fini dell’Irap, introdotta dal D.L. n. 168 del 2004, art. 2, comma 2, a partire dall’esercizio 2005, non attinge le quote (c.d. noni pregressi) che, in quanto di competenza degli esercizi anteriori, perchè relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, sono oggetto di una situazione giuridica sostanziale già consolidata in forza della normativa antecedente.

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