WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Irpef: lavoratori frontalieri e diritto alla detrazione

19 Maggio 2022

Luca Cicozzetti, Avvocato

Cassazione Civile, Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12921 – Pres. Mocci, Rel. La Torre

Di cosa si parla in questo articolo

In materia Irpef, la Cassazione si è espressa sulle imposte versate in Svizzera a titolo definitivo sul reddito da lavoro dipendente prodotto da un lavoratore fiscalmente residente in Italia, che ha ivi presentato la dichiarazione dei redditi.

In particolare, evidenzia la Cassazione, tali imposte devono essere ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo, al netto delle eventuali somme di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

Nella fattispecie in esame, un contribuente persona fisica – lavoratore residente in Italia – proponeva ricorso avverso un diniego di rimborso delle maggiori imposte per IRPEF anni 2010/2012, pari alla totalità delle imposte sul reddito versate in Svizzera, dove l’attività era prestata presso un datore di lavoro elvetico per un periodo di giorni 186.

In particolare, il contribuente sosteneva la non tassabilità in Italia ai fini Irpef dei redditi da lavoro dipendente conseguiti in Svizzera.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso del lavoratore.

Successivamente, il contribuente ricorreva con successo in appello.

Infatti, la CTR competente, preso atto che il lavoratore, residente in Italia, aveva soggiornato in Svizzera per 186 giorni e aveva presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, riteneva le remunerazioni pagate dallo Stato contraente imponibili solo in quest’utlimo, in virtù della prevalenza delle disposizioni convenzionali sulle norme generali del TUIR.

Tale conclusione non veniva condivisa dal Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in questione, accoglieva il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria che, con unico motivo, si doleva della violazione degli articoli 3, comma primo del TUIR e 15 e 19 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione per eliminare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 23  dicembre 1978 n. 943.

A parere della Suprema Corte, le imposte pagate in Svizzera a titolo definitivo sul reddito da lavoro dipendente svolto presso una società svizzera da parte di un residente in Italia  che ha soggiornato in territorio elvetico per più di 183 giorni, sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta in Italia fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo al netto delle eventuali somme di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

In via preliminare, i giudici di legittimità sottolineavano che, in base al principio di tassazione mondiale previsto dall’art. 3 del TUIR, il reddito Irpef imputabile a chi ha residenza fiscale in Italia è soggetto a tassazione ovunque sia prodotto.

Tuttavia, la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera di cui alla L. n. 943/1978, all’art. 15, prevede che i redditi da lavoro subordinato prodotti in uno Stato diverso da quello di residenza siano imponibili in entrambi gli Stati.

In deroga a tale principio, la convenzione stabilisce che le remunerazioni che un soggetto residente in Italia riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta in Svizzera, sono imponibili solamente in Italia, se, contemporaneamente il soggetto soggiorna in Svizzera per un periodo che non oltrepassa 183 giorni e le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro che non è residente in Svizzera.

La Corte poi, dopo aver citato la convenzione contro le doppie imposizioni, specificava che in generale, vige il divieto di doppia imposizione di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 600/1973 e 163 del TUIR.

Di conseguenza, nel caso in esame, che non rientra nelle ipotesi di deroga sopra indicate, il reddito da lavoro subordinato deve essere assoggettato a tassazione anche in Svizzera, dal momento che il contribuente ha soggiornato per più di 183 giorni in Svizzera e ha presentato la dichiarazione dei redditi anche in Italia.

Tuttavia, lo stesso contribuente ha diritto a detrarre le imposte versate in Svizzera a nei limiti di quanto previsto dall’art. 165 del TUIR.

Le imposte pagate in Svizzera a titolo definitivo sul reddito sono infatti ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo, al netto delle eventuali somme di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

La giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di imposte sul reddito, aveva inoltre confermato la prevalenza delle norme pattizie derivanti da accordi tra Stati, data la specialità e la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne (Cass. nn. 23984/2016; 14474/2016).

Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter