Con risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – si è espresso sull’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione all’art. 1, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
In particolare, evidenzia il MEF La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l’anno 2022) all’art. 1, commi 5 e 6 reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi-TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Dal momento che l’addizionale regionale, come dispone l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, “è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta”, la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.
A tal proposito il legislatore ha dettato un principio di carattere generale, racchiuso nel comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, “le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF”.
In tale cornice normativa si inserisce il comma 5 dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF stabilita dal comma 2 dello stesso articolo, dispone che “il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022”.
E’ necessario, sottolinea il MEF, che le Regioni e le Province autonome adeguino la disciplina del tributo regionale applicabile dall’anno di imposta 2022 al quadro normativo statale innanzi delineato, attraverso un’apposita legge come espressamente dispone l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 68 del 2011 che ha integrato la disciplina del tributo contenuta nell’art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1997.