Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in accoglimento della domanda attrice ha annullato la delibera assunta dall’assemblea straordinaria dei soci di una S.r.l. per irregolarità della modalità di convocazione ex art. 2479 bis cod. civ.
Nel caso di specie, invero, l’assemblea dei soci è stata preceduta da una raccomandata inviata dal Notaio incaricato di redigere il verbale, soggetto terzo e del tutto estraneo alla compagine sociale, privo del potere di agire in nome e per conto dell’organo amministrativo.
Atteso che lo statuto della società prevedeva espressamente che le assemblee dovessero essere convocate dall’organo amministrativo, il Tribunale ha rilevato il mancato rispetto dei requisiti formali richiesti per la convocazione dell’assemblea sociale.
Tale irregolarità, secondo quanto affermato dal Collegio, è causa non di nullità, ma di mera annullabilità ex art. 2479 ter cod. civ. dell’avviso di convocazione e di conseguenza anche di annullabilità della delibera adottata da un’assemblea irritualmente indetta.