Ai fini della revocatoria dei pagamenti ricevuti dal fornitore abituale, la scientia decoctionis del fornitore abituale deve essere effettiva e concreta, alla luce delle prove fornite dalle parti nel corso del giudizio. La Corte di Cassazione, aderendo all’interpretazione offerta dalla Corte di Appello, in riforma del giudizio di primo grado, ha rigettato il ricorso di una società in amministrazione straordinaria avente ad oggetto pagamenti dalla stessa effettuati durante il periodo sospetto.
In particolare, la società in amministrazione straordinaria affidava il proprio ricorso a motivi attinenti la dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al fornitore abituale, sulla base del mutamento delle condizioni contrattuali. Tuttavia, l’istante non aveva prodotto in giudizio documentazione idonea a dimostrare l’assetto del precedente rapporto contrattuale, che avrebbe dovuto ingenerare, a suo giudizio, la conoscenza, o almeno il sospetto, della c.d. “scientia decoctionis”. A ben vedere la ditta creditrice aveva sì ricevuto tali pagamenti sulla base di un piano di rientro concordato con la società, all’epoca in bonis, ma detto piano non aveva ad oggetto un importo tanto elevato da costituire un inequivocabile indice di insolvenza, ben potendo risolversi in uno stato di difficoltà temporaneo non ancora consolidatosi. Dunque, a giudizio della Corte di Appello prima e degli Ermellini poi, la ricorrente aveva preteso di fondare la dimostrazione della scientia decoctionis solo sulla base di mere presunzioni, pure ammissibili in sede di revocatoria, ma solo se suffragate dai requisiti di “ragionevole” certezza che debbono permeare il ragionamento presuntivo e condurre alla verosimiglianza.
Peraltro, la Corte di Cassazione ha ribadito come dal creditore non specializzato nel campo bancario e finanziario, non si possa pretendere un monitoraggio costante dello stato di salute della società debitrice che potrebbe emergere, ad esempio, dalla consultazione dei bilanci della debitrice. In conclusione, ai fini della revocatoria dei pagamenti ricevuti dal creditore accipiens, è necessaria la inequivocabile dimostrazione della effettiva (e non solo potenziale) conoscenza dell’insolvenza del debitore, non essendo sufficiente una dimostrazione indiziaria dello stesso, peraltro nemmeno ragionevolmente probabile o verosimile.