In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e segnatamente in caso di procedimento amministrativo innanzi alla Consob previsto dal D.Lgs. 58/1998, art. 195, trova applicazione la L. 241/1990, art. 21 octies, comma 2.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte si è così adeguata al principio già espresso dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 20929 del 30 settembre 2009, e dalla Sezione I, con sentenza n. 13433 del 30 giugno 2016.
In virtù di tale applicabilità, gli eventuali vizi del procedimento sanzionatorio non sono autonomamente rilevanti, in ragione:
- della natura vincolata del provvedimento (le sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme in tema di intermediazione finanziaria ne postulano una irredimibile tassatività secondo Cass. Sez. Un. 20929 del 2009), quando il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; e
- della immodificabilità del contenuto del provvedimento, essendo i vizi denunciabili in sede di opposizione innanzi alla Corte d’Appello.