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Giurisprudenza

Irrilevanza della consistenza patrimoniale della società ceduta in assenza di specifiche garanzie e regime giuridico del patto parasociale di rinuncia ad esercitare l’azione di responsabilità contro l’amministratore

15 Dicembre 2015

Giulia Terranova, dottoranda in diritto privato comparato, Università Statale di Milano

Tribunale di Roma, 28 settembre 2015, n. 19193

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Roma nella sentenza in esame, riprendendo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, sottolinea che nel contratto di cessione di partecipazioni sociali la consistenza patrimoniale della società ceduta rileva solo in presenza di una specifica garanzia liberamente assunta dal cedente, non esistendo alcuna norma giuridica che imponga l’assunzione delle garanzie stesse.

Il vizio e il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, dunque, puó attenere unicamente alla qualità dei diritti ed obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire.

Il Tribunale, nel prosieguo, si interroga sulla validità del patto parasociale con cui i soci si impegnino nei confronti di un amministratore a non deliberare l’azione sociale di responsabilità nei suoi confronti..

A tal proposito, la sentenza precisa preliminarmente che il patto che riguardi un amministratore in carica e che abbia ad oggetto la rinuncia preventiva ad esercitare l’azione di responsabilità relativamente a condotte assunte successivamente al patto stesso sarebbe nullo, in quanto il suo contenuto realizzerebbe un conflitto di interessi tra la società e i soci fattisi portatori dell’interesse del terzo ed integrerebbe, altresì, una condotta contraria alle finalità imposte dal modello legale di società, non potendo i soci né esercitare né vincolarsi negozialmente a esercitare il diritto di voto in contrasto con l’interesse della società.

Nel caso di specie, inoltre, il patto parasociale in esame violerebbe gli artt. 2392 e 2393 c.c., aventi il carattere di norme imperative, annullandone l’efficacia deterrente contro una negligente gestione della società, in spregio anche di interessi di terzi.

Il patto, di conseguenza, risulterebbe nullo in quanto l’oggetto (la prestazione inerente la non votazione dell’azione di responsabilità) ovvero i motivi comuni alle parti del patto parasociale in esame sono illeciti poiché finalizzati a far prevalere l’interesse dei singoli soci a detrimento dell’interesse generale della società.

Al contrario, è valido il patto, come nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, che abbia ad oggetto l’assunzione di un impegno a non votare l’azione di responsabilità dell’amministratore che, in conseguenza della cessione della propria partecipazione sociale cessa anche di ricoprire tale carica.

In tal caso, infatti, il patto interviene in un momento in cui l’acquirente delle azioni e delle quote (e sottoscrittore del patto) è posto nelle condizioni di esaminare l’andamento della gestione ed i risultati di essa, non venendo snaturata, pertanto, la funzione deterrente delle norme sulla responsabilità degli amministratori.

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