Dispone la sentenza: «come appare … evidente anche sulla base delle comuni conoscenze, per poter ritenere la finalità di copertura occorre che lo strumento derivato sia coerente con le caratteristiche dell’esposizione del cliente, ad esempio per quanto riguarda gli importi, la durata e le valute». Nel concreto, il Giudice ha riscontrato la congruità dell’ammontare del nozionale con l’esposizione bancaria della società attrice, ma l’inidoneità dello swap a fungere da copertura per il rischio innalzamento tassi. E ciò, sia in quanto «il derivato è stato stipulato per la durata di 7 anni, quando la società aveva solo debiti a breve», sia in quanto «dai documenti di causa (e dalle allegazioni delle parti) non è possibile stabilire … se l’esposizione bancaria dell’attrice fosse regolata a tasso fisso o a tasso variabile». Poste queste premesse, il Giudice ha rilevato come l’informazione resa dalla Banca alla cliente, secondo la quale «il derivato era a copertura del rischio di tasso», costituisce grave violazione dei doveri di diligenza, correttezza, trasparenza e buona fede, che determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c., con annesso risarcimento del danno (commisurato alla differenza tra differenziali positivi e negativi).
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