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ISA 2024: l’Agenzia delle Entrate sintetizza le ultime novità normative

26 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 ha fornito istruzioni operative agli Uffici relativamente alle recenti novità normative che hanno interessato gli Indici sintetici di affidabilità (ISA 2024), con particolare riferimento alla metodologia di elaborazione e di aggiornamento.

L’Agenzia ricorda che il processo di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici e l’aggiornamento dei 175 ISA attualmente in essere, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023.

Con specifico riferimento alle misure contenute nel “Decreto Adempimenti” (D. Lgs. 1/2024), l’Agenzia ricorda che:

  • l’art. 5 ha adeguato l’applicazione degli ISA ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche, operativi dal prossimo anno, come la nuova classificazione Ateco che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
  • è stata modificata la divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio e l’introduzione di nuovi codici attività relativi all’intermediazione nei servizi e nel commercio al dettaglio.
  • l’art. 6 ha ridotto gli oneri compilativi dei modelli ISA, potenziando il patrimonio informativo che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati.
  • per il periodo d’imposta 2023, sono state introdotte le variabili utilizzate nella funzione di stima dell’indicatore elementare di affidabilità “Valore aggiunto per addetto” dell’ISA DG37U “Quota giornate retribuite dipendenti con età compresa tra 50 e 59 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti; Quota giornate retribuite dipendenti con età oltre o pari a 60 anni sul totale delle giornate retribuite dipendenti”.
  • è stato fissato (art. 7) un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA, che a regime sarà reso disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli ISA: per il periodo d’imposta 2024 la pubblicazione dovrà avvenire entro il 15 aprile 2025 (art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 13/2024).
  • l’art. 14 è intervenuto sul regime premiale, ovvero sui vantaggi connessi all’esonero dal visto di conformità, incrementando:

– da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità o la prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA e per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;

– da 20.000 a 50.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti delle imposte dirette e IRAP.

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