L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 17 marzo 2025, ha approvato n. 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA 2025), relativi al periodo di imposta 2024.
Con distinto provvedimento del 17 marzo 2025, ha altresì approvato le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA 2025.
L’Agenzia ha inoltre approvato un sistema di importazione dei dati degli ISA, dal modello dei redditi, per semplificare l’adempimento dichiarativo: dove vi sia corrispondenza tra i dati contabili del modello Redditi 2025 e gli stessi dati richiesti nei modelli ISA 2025, coloro che utilizzano l’applicativo “RedditiOnLine” potranno direttamente importare, nel software per l’applicazione degli ISA, i dati riportati nei modelli.
Sono tenuti all’invio i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per le quali risultano approvati gli ISA di cui alla Tabella 1, allegata alle istruzioni Parte generale, e che non presentano una specifica causa di esclusione (elencate nelle istruzioni).
Inoltre, anche se esclusi dall’applicazione degli ISA, sono tenuti ad adempiervi coloro che:
- esercitano due o più attività di impresa non rientranti nello stesso ISA, quando i ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti nell’indice relativo all’attività prevalente, superano del 30% del totale dei ricavi dichiarati
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA
Al solo fine di acquisire le informazioni utili all’elaborazione dei relativi ISA, il provvedimento, inoltre, prevede la compilazione del modello per le società tra professionisti e avvocati.
Si rimanda alla consultazione nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, disponibile a questo link, per i modelli e le istruzioni suddivisi per area di attività.
A questo link, invece, sono disponibili le specifiche tecniche, sempre suddivise per settori e attività.