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Giurisprudenza

L’iscrizione di ipoteca giudiziale in virtù di un provvedimento di revoca non ancora passato in giudicato non è fonte di responsabilità ex art. 96 c.p.c.

25 Settembre 2017

Laura Colombo, Laghi Leo Spangaro

Cassazione Civile, Sez. I, 15 novembre 2016, n. 23271 – Pres. Dogliotti, Rel. Mercolino

Di cosa si parla in questo articolo

Con la decisione in esame la Suprema Corte ha avuto occasione di esaminare il caso in cui una banca creditrice aveva proceduto ad iscrivere ipoteca giudiziale in virtù di un decreto ingiuntivo, passato in giudicato per mancata opposizione. Tale iscrizione era avvenuta su di un immobile precedentemente di proprietà del debitore ed alienato ad un terzo, ma il cui atto di disposizione era stato revocato mediante sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva e non ancora passata in giudicato.

La Corte afferma che in tale fattispecie non è configurabile la responsabilità prevista dall’art. 96 c.p.c. per atti o comportamenti processuali a carico della banca creditrice: per potersi affermare l’operatività di tale norma è necessario infatti che l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sia effettuata nonostante l’inesistenza del diritto su cui la stessa si pretende fondata. Nel caso di specie, l’esistenza del diritto di credito risulta invece definitivamente accertata per mezzo di un provvedimento passato in giudicato.

Ove l’ipoteca sia iscritta su di un immobile formalmente appartenente ad un soggetto diverso dal debitore, che non sia (ancora) tenuto a rispondere per la sua obbligazione, come nel caso di iscrizione su di un immobile la cui vendita sia stata revocata con sentenza non ancora passata in giudicato, l’unico legittimato a dolersene è il terzo titolare del bene sottoposto a vincolo, che per effetto dell’iscrizione vede ingiustamente limitate le proprie facoltà di disposizione. Anche a voler ipotizzare un pregiudizio concreto ed attuale a carico del debitore, infatti, quanto meno in termini di lesione dell’immagine, deve ritenersi che lo stesso trovi giustificazione nell’oggettiva esistenza del diritto definitivamente accertato nei suoi confronti.

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