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Iscrizione all’elenco dei difensori presso le CC.TT. ed esercizio d’impresa: chiarimenti MEF sull’incompatibilità

26 Ottobre 2020

Con risoluzione del 22 ottobre 2020, n. 7/DF il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sussistenza di una incompatibilità tra l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie (CC.TT.) e l’esercizio di attività d’impresa complementari ed accessorie all’attività di esperto tributarista, mediante società “di mezzi” o “di servizi”, delle quali il soggetto iscritto sia socio.

In particolare, evidenzia il MEF, ancorché l’articolo 9 del decreto n. 106/2019 individui puntuali ipotesi di incompatibilità connesse alla qualità di socio ovvero di amministratore/presidente di società commerciali, l’ordinamento riconosce comunque al professionista non iscritto ad albi o collegi il diritto di esercitare la propria attività in forma societaria, così come prescritto dall’articolo 1, comma 55, della legge n. 4/2013.

Ne consegue che la valutazione della compatibilità non può che basarsi sulla individuazione dell’oggetto sociale e della natura dell’attività svolta dalla società di cui il professionista si avvale, come di seguito specificato.

Qualora il soggetto abilitato alla difesa innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 546/92, risulti esercitare l’attività professionale in forma societaria in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che disciplinano la professione non organizzata in ordini e collegi, si ritiene che le condizioni preclusive previste dall’articolo 9, comma 2, del regolamento n. 106/2019, non risultino applicabili.

Laddove, invece, l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria non avvenga in base alle disposizioni contenute nella suddetta legge n. 4/2013, si ritiene che l’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92, possa essere mantenuta a condizione che il professionista non rivesta nella suddetta società la qualifica di:

  • socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale;
  • amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.

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