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Giurisprudenza

Iscrizione ipotecaria e centralità del principio del contraddittorio

25 Gennaio 2016

Francesca Solari, Dottoressa patrocinatrice presso lo Studio Legale Piovani&Marcheselli, Genova

Cassazione Civile, Sez. VI, 04 dicembre 2015, n. 24794

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza in commento la Cassazione è tornata ad affermare la necessità del contradditorio endoprocedimentale in tema di riscossione coattiva delle imposte, facendo diretta applicazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite nel 2014 (sentenze nn. 19667 e 19668 del 18.09.14).

La Corte ha, in primo luogo, ribadito che l’iscrizione ipotecaria prevista ex art. 77 del DPR 602/73 non costituisce un atto dell’espropriazione forzata, quanto, piuttosto, una “procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.

In secondo luogo, la Suprema Corte ha evidenziato la centralità del principio del contraddittorio, affermando che l’Amministrazione finanziaria “prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 […] deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative […] in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

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