Non viola i canoni di verità e prudenza, previsti per la redazione del bilancio dall’art. 2424-bis, comma 3°, c.c., l’amministratore che difetti di iscrivere una certa posta nel fondo rischi ed oneri, quando, in modo prudente e ragionevole, viene valutato come improbabile il verificarsi di una perdita o il prodursi di un debito.
E’ lecito iscrivere al costo d’acquisto le partecipazioni sociali detenute, e non al minor valore dato dalla corrispondente frazione del patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato delle stesse, quando vi siano delle fondate motivazioni che inducano gli amministratori a giudicare non permanente la perdita di valore.
La decisione del Tribunale Meneghino, in questione, verte sull’impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio di una S.p.a., di cui viene chiesta, in prima istanza, la declaratoria di nullità ed, in subordine, l’annullamento. In particolare, viene lamentata la violazione dei canoni di prudenza e veridicità nella redazione del bilancio da parte degli amministratori, i quali avevano mancato di registrare nel fondo rischi ed oneri una possibile perdita, dovuta alla soccombenza della società in un lodo arbitrale ed al conseguente obbligo risarcitorio in capo alla stessa. La doglianza viene rigettata osservando come il legislatore imponga di iscrivere nella voce in discussione solo perdite e debiti certi e probabili: nel caso di specie, invece, l’insorgere di una passività era particolarmente improbabile a causa della successiva sottoscrizione di un accordo transattivo, in cui veniva disposta, tra l’altro, la rinuncia di parte a far valere gli effetti del lodo. La scelta contabile degli amministratori in merito viene, pertanto, giudicata ragionevole e prudente.
In seconda battuta viene contestata la decisione dell’organo gestorio di attribuire, in sede di compilazione dello stato patrimoniale, alle partecipazioni in società controllate un valore pari al loro costo di acquisto e non alla corrispondente frazione del capitale netto, risultante dall’ultimo bilancio. Anche questo secondo motivo di grave viene disatteso, là dove, a parere dei giudici, gli amministratori avevano adeguatamente motivato la vicenda nella nota integrativa, sottolineando il carattere presuntivamente transitorio della perdita di valore delle partecipazioni sociali.