Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 40 del 18 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 13 del 14 gennaio 2025, che modifica le modalità di calcolo dell’ISEE andando, tra le altre novità, ad escludere dal computo ISEE i titoli di stato e i buoni postali.
In particolare il presente decreto modifica il D.P.C.M. n. 159/2013, sul regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Si ricorda che l’ISEE è l’indicatore della situazione economica familiare necessario per attribuire alcune prestazioni assistenziali o agevolazioni fiscali; per definirlo si tiene conto del reddito e del patrimonio complessivo di tutti i componenti della famiglia.
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), e, in particolare, l’art. 1, c. da 183 a 185, aveva stabilito che, tramite l’aggiornamento del regolamento di cui al D.P.C.M. 159/2013, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo assistito dalla garanzia dello Stato (buoni postali), sarebbero stati esclusi dal calcolo dell’ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro.
Tra le modifiche sostanziali principali, pertanto, che tengono conto degli interventi normativi sopramenzionati, si segnalano quindi:
- il comma 4 art. 4 relativo al calcolo dell’ISEE è così sostituito: “Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottrae, fino a concorrenza, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione di cui al presente comma è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, di cui all’articolo 5, comma 2″
- dopo il comma 4, è inserito il comma 4 bis: “Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 [come detto relativo al calcolo dell’ISEE] sono esclusi i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213“.