Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha affermato e ribadito il principio secondo cui, anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, 3° comma, legge fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata precedentemente comunicato al registro delle imprese.
Ed invero, l’art. 15, 3° comma, legge fall., stabilisce che l’istanza di fallimento e il relativo decreto di convocazione del debitore devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti. Solo nel caso in cui la notifica via pec non sia possibile o non abbia avuto esito positivo, l’istanza di fallimento andrà notificata tramite ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c.
Secondo la Suprema Corte, tale procedimento speciale per la notificazione del ricorso di fallimento, di cui all’art. 15, 3° comma, legge fall., va applicato anche alla fattispecie prevista all’art. 10 legge fall. relativa all’ipotesi di una società cancellata dal registro delle imprese. Ed infatti, la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese implica che sia il procedimento per la dichiarazione di fallimento, sia le successive ed eventuali fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della società pur cancellata.
Dal fatto che la società cancellata non perda la sua capacità processuale in ambito concorsuale, consegue l’applicabilità del procedimento speciale per la notificazione dell’istanza di fallimento di cui all’art. 15, 3° comma, legge fall.