Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti e delle rispettive catene di approvvigionamento.
Il Regolamento modifica inoltre i seguenti atti:
- la Direttiva 2003/87/CE (istitutivo del Fondo per l’innovazione)
- il Regolamento (UE) 2021/1058 (istitutivo del Fondo europeo di sviluppo regionale -FESR- e il Fondo di coesione)
- il Regolamento (UE) 2021/1056 (istitutivo del Fondo per una transizione giusta – JTF)
- il Regolamento (UE) 2021/1057 (istitutivo del Fondo sociale europeo Plus – FSE+)
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) - il Regolamento (UE) n. 223/2014 (relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti)
- il Regolamento (UE) 2021/1060 (con disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione)
- il Regolamento (UE) 2021/523 (istitutivo del programma InvestEU)
- il Regolamento (UE) 2021/695 (istitutivo del programma Orizzonte Europa)
- il Regolamento (UE) 2021/697 (che istituisce il Fondo europeo per la difesa)
- il Regolamento (UE) 2021/241 (istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza)
La diffusione e l’espansione nell’Unione delle tecnologie digitali e delle innovazioni delle tecnologie deep tech, delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e delle biotecnologie saranno essenziali per ridurre le dipendenze strategiche dell’Unione, e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, garantendo così la sovranità e l’autonomia strategica dell’Unione, nonché promuovendo la competitività e la sostenibilità dell’industria dell’Unione.
L’Unione ha ritenuto quindi necessaria un’azione immediata, tramite il Regolamento in oggetto, per sostenere lo sviluppo e la fabbricazione nell’Unione di tecnologie critiche, che costituiscono le principali carenze strategiche dell’Unione.
L’entità degli investimenti necessari per le transizioni verde e digitale richiede la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili nell’ambito dei programmi dell’Unione esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l’attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto.
La piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) viene dunque istituita al fine di aiutare a fornire una risposta alle esigenze di investimento dell’Unione, contribuendo a convogliare meglio gli attuali fondi dell’Unione verso investimenti critici, anche in progetti a livello dell’intera Unione e transfrontalieri, che mirano a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in settori strategici, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato interno, salvaguardando la coesione.
La STEP mobiliterà le risorse nell’ambito dei programmi dell’Unione esistenti, di cui ai Regolamenti sopra analiticamente indicati, che allo scopo vengono modificati dal Regolamento in oggetto.
Il Regolamento stabilisce inoltre:
- gli obiettivi STEP
- l’importo del sostegno finanziario disponibile nell’ambito di STEP
- le norme per l’attuazione del marchio di sovranità e del portale della sovranità come pure per la rendicontazione rispetto agli obiettivi STEP: il marchio di sovranità viene infatti conferito a qualsiasi progetto che contribuisca a uno degli obiettivi STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e sia conforme ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e assegnazione; il marchio consente di beneficiare del sostegno per il progetto nell’ambito di altri programmi dell’Unione e di ottenere altresì un finanziamento cumulativo o combinato con altri strumento dell’Unione.
La STEP persegue i seguenti obiettivi:
- sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l’Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei settori seguenti:
- delle tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i progetti multinazionali, quali definiti all’articolo 2, punto 2), della decisione (UE) 2022/2481, e l’innovazione delle tecnologie deep tech;
- delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull’industria a zero emissioni nette;
- delle biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici, e i loro componenti;
- affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità tramite progetti di apprendimento permanente, di istruzione e formazione, comprese le accademie europee dell’industria a zero emissioni nette istituite a norma delle disposizioni pertinenti del regolamento sull’industria a zero emissioni nette, e in stretta cooperazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e formazione già esistenti.
A norma del Regolamento, le tecnologie di cui ai settori sopra indicati, in particolare, sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:
- apportano al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all’avanguardia con un notevole potenziale economico;
- contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione.